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Impianti termici civili a biomassa di potenza inferiore a 3 Mw

Parliamo degli impianti termici civili la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.

La cosa non riguarda solo impianti collettivi di una certa potenza, ma anche l'impianto domestico che brucia legna da ardere! Ad esempio: se alimento un forno a legna NON è soggetto, perché l'utilizzo prevalente è per cucinare: ma se alimento a legna una stufa a pellets o una stufa ad Olle, adibita esclusivamente a riscaldamento, allora sono obbligato a registrare all'apposito catasto (SIRE) l'impianto e a sottostare ai controlli sulle emissioni in atmosfera. 

Precisiamo. 
Gli impianti termici civili di potenzialità inferiore a 3MW, seppure non sono soggetti ad autorizzazione per le emissioni in atmosfera, salvo le autorizzazioni previste nei titoli edilizi e i relativi obblighi di iscrizione al SIRE, devono soddisfare una serie di Requisiti tecnici e costruttivi secondo le disposizioni della parte II dell'Allegato IX alla parte V del D.Lgs. 152/2006.
Tali disposizioni riguardano l’impianto nella loro interezza, compresa la realizzazione delle canne fumarie.
Per quanto riguarda i Valori di emissione  e i relativi controlli delle emissioni gli impianti termici civili assoggettabili al Titolo II sono obbligatori con cadenza annuale al controllo dei valori di emissione, fatta eccezione dei seguenti impianti purché siano regolarmente eseguite le operazioni di manutenzione previste dal d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss mm e ii.:

· impianti in cui è usato il gas di naturale (metano)
· impianti in cui è usato il gas di città
· impianti in cui è usato il GPL
· impianti in cui è usato il gasolio, kerosene o altri distillati leggeri disciplinati dal D.Lgs 152/2006 e relative emulsioni con acqua
· impianti in cui viene usato di biodiesel disciplinati dal D.Lgs 152/2006

Pertanto impianti termici che impiegano come combustibile biomasse, e legna da ardere devono provvedere annualmente alla esecuzione dei controlli delle emissioni, secondo la tabella qui riportata.

 

Potenza termica nominale dell'impianto 

Fino a 150 KW

Da 150 KW a 1000 KW

Normativa applicabile

polveri totali

200 mg/Nm3

100 mg/Nm3

UNI 13284-1

carbonio organico totale (COT)

-

-

Elettrochimico / UNI EN 12619

Ossigeno 

 

 

Elettrochimico / UNI EN 14789 [A]

monossido di carbonio (CO)

350mg/Nm3

350mg/Nm3

Elettrochimico / UNI EN 15058 [B]

ossidi di azoto (espressi come NO2)

500mg/Nm3

500mg/Nm3

Elettrochimico/ UNI EN 14792 [C]

ossidi di zolfo (espressi come SO2)

200mg/Nm3

200mg/Nm3

Elettrochimico UNI 10393


[A] La UNI EN 14789 metodo paramagnetico può essere usata in alternativa all’elettrochimico in quanto è uno SRM (metodo di riferimento)

[B] UNI EN 15058 sostituisce la UNI 9969

[C] La UNI EN 14792 può essere usata in sostituzione della UNI 9970 ritirata senza sostituzione, in quanto è uno SRM (metodo di riferimento)

Le misure dei parametri gassosi possono essere eseguite con strumenti portatili a celle elettrochimiche, mentre le polveri devono essere misurate in conformità alla UNI EN 13284-1.

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