La digitalizzazione della tracciabilità ambientale compie un passo decisivo verso una gestione dei rifiuti sempre più trasparente, tracciata e attenta alla salvaguardia dell’ambiente.
Con la conclusione del periodo transitorio previsto dal D.L. n. 200/2025 (convertito dalla Legge n. 26/2026), a partire da mercoledì 16 settembre 2026 l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato digitale diventerà obbligatoria per tutti i produttori e detentori iscritti al RENTRI.
Fino al 15 settembre 2026 era consentito il regime di “doppio binario”, con la possibilità di scegliere liberamente tra cartaceo e digitale. Dal 16 settembre la regola diventa univoca.
Chi è interessato dalla novità?
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Aziende ed enti iscritti al RENTRI: Hanno l’obbligo di emettere il formulario esclusivamente in formato digitale e di provvedere alla sottoscrizione elettronica da parte di tutti i soggetti coinvolti nella filiera (produttore, trasportatore, destinatario).
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Aziende non iscritte al RENTRI: Continueranno a utilizzare il FIR in formato cartaceo (previa vidimazione digitale dal portale).
Attenzione al quadro sanzionatorio: ricordiamo che dal 15 settembre 2026 diventano pienamente applicabili le sanzioni previste dall’art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006 per l’omessa o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI nei casi previsti dalla legge.
Cosa verificare prima del passaggio del mezzo di trasporto?
Affinché le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti si svolgano con regolarità, raccomandiamo a tutti i gli iscritti al RENTRI di verificare per tempo alcuni requisiti operativi indispensabili:
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Incaricati alla firma: individuare le figure aziendali delegate e autorizzate ad apporre la firma digitale sui formulari al momento della presa in carico del rifiuto
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Abilitazione e App RENTRI: assicurarsi che gli incaricati abbiano accesso al portale o che abbiano installato e configurato correttamente l’App RENTRI sui propri dispositivi per la firma in mobilità
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Connettività presso il punto di carico: verificare che sia presente una connessione dati stabile, necessaria per completare lo scambio telematico dei dati al momento del passaggio del trasportatore
Se al momento del ritiro non dovessero sussistere le condizioni tecniche per la generazione e la firma digitale del FIR, le normative vigenti non consentono al trasportatore di effettuare la presa in carico.
Approfondimenti utili
Vuoi approfondire? Ti lasciamo qualche risorsa utile sull’argomento!
DAL BLOG
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📝 Doppio binario del fir digitale e cartaceo fino a settembre 2026
📝 Rentri e fir digitale, tutto quello che devi sapere
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ALTRE FONTI UTILI
👉🏻 Il portale ufficiale RENTRI
👉🏻 Le news di Seaconsulenze per approfondire la normativa