Cancellazione dal RENTRI: la scadenza è fissata per il 30 marzo

Cancellazione RENTRI per i soggetti esonerati: il termine scadrà il 30 marzo

Con la fine di marzo arriva un’altra data da tenere a mente nella filiera dei rifiuti per quanto riguarda il RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.

Il 30 marzo sarà infatti l’ultimo giorno utile per la cancellazione dal RENTRI per i soggetti esonerati dalla Legge n°199 del 30 dicembre 2025, la cosiddetta Legge di Bilancio 2026.

Se sei tra i soggetti esclusi e ti eri già iscritto al RENTRI prima della promulgazione della Legge di Bilancio 2026 questo articolo è per te. Scopri tutto quello che devi sapere per cancellarti correttamente dal RENTRI e scoprire quali obblighi dovrai comunque seguire. 

 

Cancellazione RENTRI: il termine scadrà il 30 marzo

 

Quali sono i soggetti esonerati dall’iscrizione al RENTRI? 

La normativa di riferimento da tenere a mente per l’individuazione degli  operatori esonerati dall’iscrizione al RENTRI è la Legge di Bilancio n°199 del 2025. I soggetti individuati per essere esclusi dall’iscrizione al RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti sono nello specifico:

Tutti i soggetti indicati nel comma 3-bis dell’articolo 188-bis del Decreto Legislativo n°152 del 2006, ora aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026:

  • I consorzi e i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva
  • I produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 5 e 6 

 

Nello specifico i produttori di rifiuti esonerati dall’articolo 190, comma 5, sono: 

  • Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice Civile
  • Le imprese che raccolgono o trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212 comma 8 (se non obbligati come produttori)
  • Per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e i produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti

 

Invece, i produttori di rifiuti individuati come esonerati dal comma 6 dell’articolo 190, sono: 

  • Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • I soggetti che si occupano di cura della persona ricadenti che hanno uno dei seguenti codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 e che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati. In questa fattispecie rientrano ad esempio parrucchieri, estetisti, tatuatori e piercer. 
  • I produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa come i professionisti che esercitano in uno studio professionale (veterinari, dentisti, estetisti con studio, etc..)

 

Cosa succede se mi sono iscritto al RENTRI prima della promulgazione della Legge di Bilancio 2025? 

 

Se ti sei iscritto al RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti e rientri in una delle fattispecie esonerate dall’iscrizione possono aprirsi due scenari: 

  • Se cancelli entro il 30 marzo 
    • La cancellazione ha effetto immediato
    • Dal giorno successivo non sussistono più gli obblighi RENTRI legati agli adempimenti digitali per il 2026
    • I diritti già versati non vengono in ogni caso rimborsati
  • Se cancelli oltre il 30 marzo
    • La cancellazione sarà effettiva dal 1 gennaio 2027
    • Sarai ritenuto operatore iscritto al RENTRI in modalità volontaria
    • Sarai ritenuto soggetto agli obblighi RENTRI legati agli adempimenti digitali per il 2026

 

L’esenzione dal RENTRI non comporta ovviamente l’esonero da tutti gli obblighi relativi alla filiera della gestione dei rifiuti, il resto della normativa ambientale rimane in vigore.

 


 

ATTENZIONE
I produttori iniziali di rifiuti, al fine di emettere in autonomia i formulari nel caso non abbiano delegato il trasportatore a farlo, sono tenuti a registrarsi sul portale RENTRI nell’area “Produttori di rifiuti non iscritti” per produrre, vidimare e gestire il FIR come previsto dal nuovo modello. Approfondisci qui il nuovo modello. 

Qualora si decidesse di incaricare all’emissione il trasportatore, la registrazione all’area sopra indicata del RENTRI, non è necessaria ma è comunque obbligatorio conservare i FIR per almeno 3 anni.


Quali sono i passaggi per cancellarsi dal RENTRI? 

Per cancellarsi dal RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti è necessario seguire pochi semplici step direttamente sul sito ufficiale RENTRI rentri.gov.it

  1. Accesso del legale rappresentate o del delegato al portale con le proprie credenziali digitali come SPID o CIE
  2. Accesso all’AREA PRATICHE e selezione della voce VARIAZIONE da cui è possibile selezionale la tipologia di variazione che in questo caso corrisponde a CANCELLAZIONE
  3. Selezionare l’unità locale per la quale viene richiesta la cancellazione
  4. Trasmettere la pratica. Questo ha un effetto immediato e non è necessario attendere mail di conferma o di avvenuta cancellazione

IMPORTANTE: i soggetti delegati devono prima annullare tutte le deleghe in essere, poi potranno procedere alla cancellazione

 


Approfondimenti utili

Vuoi approfondire? Ti lasciamo qualche risorsa utile sull’argomento! 

 

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